Quali sono le novità introdotte dalla legge sulla Sicurezza Integrata?

Riporto di seguito una sintesi precisa e puntuale, a cura di Davide Antonio Ambroselli, della legge sulla Sicurezza Integrata di cui sono stato relatore in Senato. Ne consiglio la lettura, in particolare, a tutti i Sindaci.

Il decreto legge sulla Sicurezza Integrata (n. 14, 20 febbraio 2017), convertito in legge, con modificazioni, (n. 48, 18 aprile 2017), reca disposizioni volte a:

— definire il concetto di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, individuando i soggetti coinvolti nell’attuazione dei rispettivi piani;

— prevedere che, nell’ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata conclusi tra Stato e le Regioni e le Province autonome, e dei patti per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici, destinati all’incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio anche per il tramite di soggetti pubblici (economici e non) e privati;

— consentire, per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale per la sicurezza urbana;

aumentare i poteri dei Sindaci per la sicurezza delle città, incrementando il novero delle ipotesi nelle quali è concesso adottare ordinanze contingibili e urgenti;

— ripristinare l’arresto in flagranza differita nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive;

— concedere al questore la possibilità di disporre la sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;

— prevedere la possibilità di subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetti di illeciti da parte dei writers;

— inasprire le pene per i parcheggiatori abusivi.

Più specificamente, il provvedimento prevede:

— in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la sicurezza integrata è “l‘insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nel proprio ambito di competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali“. In tal senso, proprio in attuazione della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, si prevede l’esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscano soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza.

Concorrono alla promozione della sicurezza integrata, gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finanziati tramite il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140 della legge 233/2016.

— La promozione della sicurezza integrata è assicurata tramite le “linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata” adottate, su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, rivolte prioritariamente a coordinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche per il tramite della collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. Rientrano in questi ambiti:

– lo scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;

– l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia

– la regolamentazione per l’uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio;

– l’aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia.

In attuazione delle citate linee generali, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la sicurezza integrata, anche a sostegno della formazione del personale della polizia locale o dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

— Viene definita la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città. Sono individuate alcune aree di intervento:

– la riqualificazione delle aree o dei siti degradati;

– l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;

– la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

– la promozione della cultura del rispetto della legalità;

– l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile.

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana sono indicati i patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco.

— Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane, è istituito il Comitato metropolitano per la sicurezza urbana. È co-presieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, dal Sindaco del Comune capoluogo qualora non coincidente con quello metropolitano, e dai Sindaci dei Comuni interessati. Possono essere invitati alle riunioni i soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato.

— In ragione del principio di sussidiarietà orizzontale possono essere coinvolti soggetti privati nelle azioni di sicurezza urbana. A decorrere dal 2018, i Comuni possono deliberare detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che assumono a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione di sistemi tecnologici per la sicurezza (es: videosorveglianza), attivati sulla base dei predetti accordi.

— I Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio possono, per gli anni 2017 e 2018, procedere ad assumere personale di polizia locale, a tempo indeterminato, al fine di potenziare le attività di controllo del territorio nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa pari all’80 percento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e del 100 percento a decorrere dal 2018. Resta fermo il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui alle alla legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 557 e 562). Nei confronti di tale personale trovano applicazione gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

— Si prevede che il Sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tranquillità e al riposo dei residenti. Le ordinanze possono riguardare anche gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Tali ordinanze possono disporre per un arco temporale non superiore a 30 giorni. Nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze nelle suddette materie, il questore può disporre la sospensione dell’attività sino a 15 giorni. Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 è equiparata alla vendita. La reiterazione della violazione, in tale ultimo caso, comporta la sanziona amministrativa da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi.

— Vengono aumentate le misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico e in strutture scolastiche e universitarie, potendo disporre, per motivi di sicurezza, nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell’ultimo triennio per rati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei suddetti luoghi (da 1 e 5 anni).

— Al Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, è attribuita la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (con limite di efficacia massimo di 48 ore) nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture pubbliche o di spazi pubblici. Le somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni in oggetto sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano. La misura dell’allontanamento è disposta anche nei confronti di chi:

– venga trovato in stato di ubriachezza;

– compia atti contrari alla pubblica decenza;

– eserciti il commercio abusivo;

– eserciti l’attività di parcheggiatore abusivo o guardiamacchine.

La misura dell’allontanamento è rivolta per iscritto dall’organo accertatore indicandone le motivazioni. Nei casi di reiterazione delle condotte, il questore può disporre, sempre con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più aree nel limite massimo di 6 mesi. Tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana le misure possono essere estese alle aree urbane dove si trovino musei, ovvero zone adibite a verde pubblico, nonché nelle zone interessate da consistenti flussi turistici. A tal fine, vengono meglio definite le modalità attraverso le quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, possa mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero di immobili occupati abusivamente, in esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

— È ripristinata, fino al 30 giugno 2020, l’efficacia della disciplina dell’arresto in flagranza differita e dell’applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive nei casi in cui non sia stato possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. In tali casi è considerato comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica, nel limite massimo di 48 ore dal compimento, risulti l’autore del fatto.

— Si prevede la possibilità per le Regioni che abbiano rispettato il pareggio di bilancio, nell’anno successivo, di procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, da impiegarsi per attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative regionali. Tale possibilità assunzionale per le Regioni è limitata ad una unità ogni 30.000 residenti.

— Tramite una integrazione dell’articolo 639 del codice penale. è stabilito che per i reati di imbrattamento o deturpamento di cose altrui, qualora l’illecito sia commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati, o su cose di interesse storico o artistico, l’organo giudicante può subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto ovvero, qualora non possibile, l’obbligo di corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura o la prestazione di attività non retribuita utile alla collettività.

— Sono inasprite le sanzioni amministrative per coloro che esercitano l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine in modo abusivo.

 

Il testo completo del provvedimento è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Senato della Repubblica:

> http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47841.htm

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