La stagione dell’emergenza del coronavirus è una stagione di grande sofferenza costituzionale: il legislatore costituente dovrà preoccuparsi sia di introdurre espresse norme sullo stato di emergenza e sulla relativa legislazione, sia di “oliare” il meccanismo dei pesi e dei contrappesi tra ipotesi costituzionali.
Quanto a quest’ultimo profilo, la prima questione è quella della centralità del Parlamento, il ruolo delle Camere va rispettato senza se e senza ma. Tanto meno possono tollerarsi prassi, che tendano ad evitare il pronunciamento del Parlamento.
L’assetto reale – quello che Costantino Mortati chiamerebbe la «Costituzione materiale» – pare oggi diverso da quello costituzionale, con le Camere ridotte a notaio, con un presidente del consiglio che si pone in via esclusiva (ed escludente) al centro della scena con un piglio (apparentemente) decisionista e dimentico del ruolo e delle competenze degli altri organi costituzionali.
A ciò devono aggiungersi le invasioni di campo e i protagonismi dei commissari (ai più diversi titoli) e degli esperti governativi e ministeriali, i quali, pervasi da un protagonismo non coerente con il loro ruolo tecnico, non perdono occasione per prendere pubbliche posizioni e (di conseguenza) per (tentare di) dettare la linea, in palese e reiterata violazione del dovere di riservatezza e di referenza esclusiva con chi ha loro conferito l’incarico. Le conseguenze sono il rincorrersi di opinioni diverse, la babele dei linguaggi, la sensazione di una confusione totale dei ruoli e l’impossibilità di capire chi decide. Tutto questo è aggravato dalla mancanza di un coordinamento vero con le Regioni e gli enti territoriali, dovuto alla carenza di vera leadership centrale e alla concomitante presenza di un’eccessiva spinta centrifuga, ma anche certamente alla mancata osservanza del principio di leale collaborazione.
In questo quadro, si inserisce il tema associativo della legislazione dell’emergenza.
La questione stessa, infatti, al di là dell’apparente profilo strettamente formale, ha un’importanza concreta perché riguarda il rispetto delle regole fondanti dell’assetto politico istituzionale italiano e la tutela dei diritti individuali.
Ciò premesso, come anticipato, la criticità della situazione è oggettivamente legata all’assenza di una disciplina costituzionale dello stato di emergenza. Questo fatto, però, non giustifica tutto, come ha ricordato la presidente della Corte costituzionale nella relazione sull’attività 2019: «La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116 della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri» (pag. 25). In realtà i diritti fondamentali della persona oggi sono, nella massima parte, sostanzialmente sospesi (e non semplicemente limitati) per un tempo indefinito.
Questo contesto non pare conforme alla Costituzione né in sé considerato, né tenuto conto del fatto che lo stesso è stato essenzialmente determinato con atti amministrativi (Dpcm o Dm), quando, a tutto concedere, solo una legge potrebbe determinare una simile condizione. E’ ancora la presidente della Corte costituzionale, a sottolineare tutto questo, quando riporta l’attenzione sui decreti-legge dipinti proprio come prerogativa eccezionale del Governo in relazione «al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi o di straordinaria necessità ed urgenza» (pag. 25). Il che ha come conseguenza la riaffermazione del primato sia della legge sia del Parlamento perché i decreti legge notoriamente devono essere convertiti in legge, previa la loro decadenza. Le norme introdotte, peraltro, determinano una regolamentazione, che vede dominare non il principio del bilanciamento tra i diritti costituzionali, ma la prevalenza (il dominio) assoluta della tutela della salute, nemmeno come diritto individuale (art. 32 Cost.), ma come diritto collettivo (dimensione – se non erro – non contemplata costituzionalmente). E, in nome di questa prevalenza discrezionalmente (?) sancita, la gran parte dei diritti individuali costituzionali sono compressi, infatti, al punto che, sinteticamente, si può dire che si rende tendenzialmente la libertà un’eccezione e non la regola. Costituzionalmente (e politicamente) è pacifico che questo non può essere: non lo consentono, Carta alla mano, né l’art. 2, né il 3, né il 4, né il 13, né il 16, né il 17, né il 18, né il 19, né il 23, né il 32, né il 33, né il 35.
Sul punto è chiarissima ancora la presidente della Corte costituzionale: «La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi …che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando all’interno di esso quegli strumenti che permettessero di modulare i principi costituzionali in base alle specificità della contingenza: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui …in ogni tempo deve attuarsi la tutela “sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei relativi limiti».
Mi sia consentita una riflessione finale.
In realtà, questa difficilissima stagione ha messo in evidenza non solo l’estrema fragilità del mondo e della sua economia, ma inevitabilmente anche la debolezza degli assetti giuridici fondamentali, (anche) delle Costituzioni rigide come quella italiana figlia delle democrazie post-dittatoriali. La riprova sta nell’affermarsi di una tendenza giustificazionista della disinvoltura istituzionale in nome della pandemia. Simili contesti non vanno sottovalutati. L’agnosticismo sarebbe colpevole ed è salutare l’attenzione che da qualche giorno c’è su questi temi. Farsi carico della questione è un dovere non per criticare il recente passato e il presente, ma per trovare la giusta misura.
La verità è che il conflitto con l’Atto fondamentale neanche dovrebbe essere sfiorato perché «la Carta Costituzionale così come è – con il suo equilibrio di principi, poteri, limiti e garanzie; diritti, doveri e responsabilità – a offrire a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini la bussola che consente di navigare “per altro in mare aperto” dell’emergenza e del dopo emergenza chi ci attende», ricorda autorevolmente la presidente Marta Cartabia.