Ape Volontario: al via le domande per l’anticipo della pensione

Dal 13 aprile è finalmente possibile – tramite il servizio online dell’Inps – fare domanda per l’anticipo pensionistico a 63 anni, previsto dalla misura di legge voluta dal Governo Gentiloni. Vediamo come.

Ape volontario: cos’è

L’Ape volontario è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in 12 quote mensili, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. Le domande possono essere presentate per via telematica tramite il servizio sul sito dell’Inps, attraverso l’utilizzo dell’identità digitale Spid almeno di secondo livello. Ape volontario è richiedibile dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata. I liberi professionisti iscritti alle casse professionali sono esclusi.

requisiti necessari per accedere al prestito al momento della richiesta, sono:

• avere compiuto 63 anni di età e 20 anni di contributi;
• maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
• avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
• non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
• Non è necessario cessare l’attività lavorativa.

Come fare domanda:

La domanda per accedere all’Ape volontario va presentata all’Inps attraverso il servizio online sul sito dell’Istituto di Previdenza. Le domande non sono revocabili, eccezion fatta per il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge.

Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Successivamente l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. L’istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono 14 giorni entro i quali esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti. La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento.

Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’Ape. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’Ape.

L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

A questo sito ulteriori infografiche e link utili: http://www.today.it/economia/ape-volontario-requisiti-domanda.html

Resto a disposizione.

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