Il Rosatellum. La legge elettorale, in pillole

Alle numerose osservazioni e domande che ho ricevuto in merito alla legge elettorale c.d. Rosatellum, vorrei cercare di rispondere con questa semplice sintesi, con cui vorrei fare chiarezza anche sui termini più tecnici e le espressioni, non a tutti facilmente comprensibili, usate anche sui giornali, per descrivere e commentare la legge elettorale.

 

1. SISTEMA MISTO

Il disegno di legge in esame delinea un sistema elettorale ‘misto’, combinando una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

2. COLLEGI UNINOMINALI / PLURINOMINALI

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi (ferma la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione Estero) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

3. COALIZIONI

Il disegno di legge prevede che i partiti o gruppi politici organizzati possano presentarsi come lista singola o in coalizione.
La coalizione è unica a livello nazionale, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica.

4. CANDIDATURE

I partiti in coalizione debbono presentare candidati unitari nei collegi uninominali.
Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

5. SOGLIE DI SBARRAMENTO

Il disegno di legge prevede alcune soglie di sbarramento, valevoli per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
La soglia è:
— del 3 per cento dei voti validi per le liste singole;
— del 10 per cento dei voti validi per le coalizioni (con la concorrente soglia del conseguimento del 3 per cento da parte di almeno una lista infra-coalizione).

Qualora la coalizione non valichi quella soglia, si intende che superi lo sbarramento la lista appartenente alla coalizione, la quale abbia conseguito almeno il 3 per cento.

Tutte le soglie sopra ricordate sono riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato.

6. SENATO – SOGLIE

L’applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale costituisce un elemento inedito nella sua storia.

Il disegno di legge prospetta per il Senato una soglia alternativa, calibrata appunto su base regionale.
Sono infatti ammesse al riparto dei seggi senatoriali le liste (siano o meno collegate in coalizione) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti in una Regione, per quanto non abbiano superato le soglie di sbarramento previste a livello nazionale.
Un forte radicamento regionale dunque assicura l’accesso alla rappresentanza senatoriale, pur in assenza del conseguimento sul piano nazionale del 3 per cento dei voti validi.

7. MINORANZE LINGUISTICHE

Al Senato per le minoranze linguistiche è prevista una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), in via eccezionale e derogatoria. Per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta (sia per la Camera sia per il Senato) una ulteriore clausola consistente nell’avere conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

8. SOGLIA 1 PER CENTO

Una distinta soglia – stabilita (salvo che per le minoranze linguistiche sopra ricordate) dell’1 per cento dei voti validi dalla lista ottenuti a livello nazionale – è prevista ove una lista in questione non superi lo sbarramento (del 3 per cento) e sia in coalizione invece con altre liste che superano lo sbarramento.
Tale soglia dell’1 per cento rileva ai fini, non già dell’assegnazione dei seggi alla lista in causa bensì dell’utilizzabilità all’interno della coalizione dei voti ottenuti dalla lista, rimasta altrimenti esclusa dall’assegnazione dei seggi.

9. CIRCOSCRIZIONI/COLLEGI

Il disegno di legge determina il numero delle circoscrizioni. Per il Senato, le circoscrizioni sono 20, coincidenti senza eccezioni con il territorio delle Regioni. Per la Camera dei deputati, le circoscrizioni sono 28. Esse coincidono con il territorio delle Regioni. Tuttavia, per le Regioni più popolose, si hanno più circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per il Piemonte, per il Veneto, per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia.

La puntuale determinazione dei collegi – così uninominali come plurinominali – è oggetto di delegazione legislativa.

10. SENATO – CIRCOSCRIZIONI/COLLEGI UNINOMINALI

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali.

Per il Senato sono previsti – ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale – 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d’Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). Entro i collegi uninominali, il Molise ne dispone di 1.

I restanti collegi sono plurinominali. Essi sono costituiti (aggregando il territorio di collegi uninominali contigui) in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto di candidati proporzionali.

11. CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONI/COLLEGI UNINOMINALI

Per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale – 232 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d’Aosta, 6 collegi in Trentino Alto-Adige). Entro i collegi uninominali, il Molise ne dispone di 2.

I restanti collegi sono plurinominali.

12. PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

In sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità.

La lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune).

13. CANDIDATURE

Ci si può candidare in un solo collegio uninominale (a pena di nullità).

Tuttavia la stessa persona può candidarsi anche in uno o più collegi plurinominali, fino ad un massimo di 5 (a pena di nullità), anche contestualmente alla candidatura nel collegio uninominale.

Chi si candidi nella circoscrizione Estero non può candidarsi in alcun collegio uninominale o plurinominale.

14. ELETTI

Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto di diritto nel collegio uninominale.

Nei collegi plurinominali, di conseguenza, risulteranno eletti, senza bisogno di opzioni, i candidati immediatamente conseguenti.

Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.

15. RAPPRESENTANZA DI GENERE

Sono previste disposizioni relative alla rappresentanza di genere.

Siffatte previsioni concernono: l’ordine di lista; il numero di candidature uninominali per genere; il numero di posizioni di capilista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere (sia alla Camera sia al Senato). Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

16. SCHEDA

L’elettore dispone di un’unica scheda, sulla quale esprime un unico voto.

Non è dunque prevista duplicità di scheda.

La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista – o gruppi di liste, nel caso di loro collegamento in coalizione.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro – nel collegio plurinominale.

17. COME SI VOTA

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per il collegio plurinominale. In tal caso ed in presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

La configurazione della scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista, valga anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa; ed il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, sia ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

18. ASSEGNAZIONE SEGGI/UNINOMINALE/PLURINOMINALE

Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi (non agiscono qui soglie di sbarramento).
In caso di parità di voti, sia alla Camera sia al Senato è eletto il più giovane per età.

Nei collegi plurinominali, prima operazione è – ai fini del riparto proporzionale – la verifica che la lista e la coalizione abbiano superato la soglia di sbarramento per accedere all’assegnazione di seggi.

Il riparto dei seggi avviene con metodo proporzionale, a livello nazionale per la Camera dei deputati, a livello regionale per il Senato.
Sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni o le liste, alla Camera, 386 seggi (630 seggi meno 12 seggi riservati alla circoscrizione Estero meno i 232 candidati eletti nei collegi uninominali).
Al Senato, sono ripartiti proporzionalmente 193 seggi (315 seggi meno 6 seggi riservati alla circoscrizione Estero meno 109 candidati eletti nei collegi uninominali meno 6 eletti uninominali del Trentino-Alto Adige e 1 eletto uninominale della Valle d’Aosta). Si determina il quoziente elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato) dividendo il totale delle cifre elettorali (nazionali per Camera, regionali per il Senato) delle coalizioni o delle singole liste non collegate, per il numero di seggi (pari a 386 per la Camera; quelli destinati alla singola Regione, per il Senato) da assegnare.
La cifra elettorale si divide per la parte intera di tale quoziente.

19. CAMERA
Come si eleggono i 630 deputati.

232 con sistema maggioritario dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (231 collegi uninominali – che comprendono 6 del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 2 del Molise – cui si aggiunge 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta).

386 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

12 eletti nella circoscrizione estera.

20. SENATO
Come si eleggono i 315 senatori.

116 con sistema maggioritario dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (che comprendono 6 collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta).

193 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

6 eletti nella circoscrizione estera.

21. LISTE BLOCCATE

I candidati compresi nella lista del collegio risultano eletti secondo l’ordine di presentazione. Non essendovi voto di preferenza, le liste sono ‘bloccate’.

L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili).

22. ELETTI ALL’ESTERO

Alcune disposizioni del disegno di legge (articolo 6, comma 2, lettera b)) concernono i requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero.

In primo luogo, non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intenda candidarsi.

Più in generale, immodificata è la disciplina del sistema di voto ed assegnazione dei seggi della circoscrizione Estero (ove permane il voto di preferenza, escluso per l’elezione degli altri parlamentari nazionali).

Ancora, si prevede che non possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero.

 

Sul quotidiano La Stampa si può guardare un video con grafiche esemplificative:

http://www.lastampa.it/2017/10/12/multimedia/italia/politica/rosatellum-ecco-come-funziona

Sul sito istituzionale del Senato si può consultare il testo di legge che inizia il suo iter di approvazione in questi giorni:

http://www.senato.it/

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